(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80  del
                           10 agosto 2020) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
(Omissis) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n.  30  (Disciplina  delle
attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); 
  Considerato quanto segue: 
    1.  Per  adeguarsi  alla  normativa   nazionale   e'   necessario
introdurre un obbligo  di  comunicazione  dei  flussi  turistici  per
finalita' statistiche, previsto per tutte le strutture  ricettive,  e
la relativa sanzione in caso di violazione; 
    2. Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso degli  anni  e
al fine di assicurare una miglior tutela del  territorio  rurale,  si
interviene per  disciplinare  ulteriormente  l'ospitalita'  in  spazi
aperti. In particore, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le
aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di  tale  forma  di
attivita'  agrituristica.  Si  tratta  dei   limiti   relativi   alla
superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al  numero  massimo
di piazzole allestibili direttamente dall'imprenditore; 
    3. Sempre al fine di salvaguardare il  territorio  rurale  e,  di
conseguenza,  il  paesaggio  toscano  e'   opportuno   eliminare   la
possibilita' di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti  da
interventi di ristrutturazione  urbanistica  e  da  trasferimenti  di
volumetrie e limitare la realizzazione di impianti igienico  sanitari
in un unico manufatto; 
    4. Con riferimento alla vigilanza e controllo viene  spostata  la
competenza dalla regione ai comuni  per  il  controllo  sul  rispetto
delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche,
in quanto sono i  comuni  che  ricevono  gli  elaborati  redatti  dai
progettisti abilitati che  asseverano  le  relazioni  a  corredo  dei
titoli abilitativi edilizi; 
    5. Al fine di assicurare una costante verifica del  rispetto  del
requisito della principalita' dell'attivita' agricola viene  previsto
che il controllo sia effettuato su tutte  le  imprese  agrituristiche
almeno ogni tre anni; 
  Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
Dati statistici. Sostituzione dell'art. 10 della legge  regionale  n.
                               30/2003 
 
  1.  L'art.  10  della  legge  regionale  23  giugno  2003,  n.   30
(Disciplina  delle  attivita'   agrituristiche   e   delle   fattorie
didattiche in Toscana), e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Dati  statistici)  -  1.  L'imprenditore  agricolo  che
esercita le attivita' agrituristiche e' tenuto alla comunicazione dei
flussi turistici per finalita' statistiche  ai  comuni  capoluogo  di
provincia o alla Citta' metropolitana di Firenze. 
    2.   L'imprenditore   agricolo   che   esercita   le    attivita'
agrituristiche  registra  giornalmente  l'arrivo  e  la  partenza  di
ciascun ospite mediante apposita procedura telematica,  nel  rispetto
della normativa vigente in materia di protezione  e  trattamento  dei
dati personali. La comunicazione telematica  dei  dati,  obbligatoria
anche in assenza di movimento, e'  effettuata  con  cadenza  mensile,
secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7 del
decreto legislativo 6 settembre  1989,  n.  322  (Norme  sul  Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale
di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto  1988,  n.
400). 
    3. I comuni capoluogo e la Citta' metropolitana raccolgono i dati
dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura  ricettiva
agrituristica  e  acquisiscono  i  dati  statistici  riguardanti   le
strutture ricettive ed il movimento clienti,  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale. 
    4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati  dai  competenti
uffici, possono formare  oggetto  di  comunicazione  e  diffusione  a
soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».