(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 80 del 10 agosto 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto; Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana); Considerato quanto segue: 1. Per adeguarsi alla normativa nazionale e' necessario introdurre un obbligo di comunicazione dei flussi turistici per finalita' statistiche, previsto per tutte le strutture ricettive, e la relativa sanzione in caso di violazione; 2. Tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni e al fine di assicurare una miglior tutela del territorio rurale, si interviene per disciplinare ulteriormente l'ospitalita' in spazi aperti. In particore, vengono introdotti nuovi limiti numerici che le aziende agricole devono rispettare nell'esercizio di tale forma di attivita' agrituristica. Si tratta dei limiti relativi alla superficie minima aziendale, al numero di ospiti, al numero massimo di piazzole allestibili direttamente dall'imprenditore; 3. Sempre al fine di salvaguardare il territorio rurale e, di conseguenza, il paesaggio toscano e' opportuno eliminare la possibilita' di utilizzare ai fini agrituristici volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica e da trasferimenti di volumetrie e limitare la realizzazione di impianti igienico sanitari in un unico manufatto; 4. Con riferimento alla vigilanza e controllo viene spostata la competenza dalla regione ai comuni per il controllo sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto sono i comuni che ricevono gli elaborati redatti dai progettisti abilitati che asseverano le relazioni a corredo dei titoli abilitativi edilizi; 5. Al fine di assicurare una costante verifica del rispetto del requisito della principalita' dell'attivita' agricola viene previsto che il controllo sia effettuato su tutte le imprese agrituristiche almeno ogni tre anni; Approva la presente legge: Art. 1 Dati statistici. Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 30/2003 1. L'art. 10 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attivita' agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana), e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Dati statistici) - 1. L'imprenditore agricolo che esercita le attivita' agrituristiche e' tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalita' statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Citta' metropolitana di Firenze. 2. L'imprenditore agricolo che esercita le attivita' agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, e' effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400). 3. I comuni capoluogo e la Citta' metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristica e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del decreto legislativo n. 322/1989, e li trasmettono alla Giunta regionale. 4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.».